Sei in: Home » Amministrazione Trasparente » Organizzazione » Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Canali d'accesso.
- Per accedere alla Sezione "Albo Pretorio" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Bandi di gara" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "il Comune" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Come fare per" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Galleria Fotografica" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Eventi e manifestazioni" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Numeri utili" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Imprese del territorio" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Elenco Siti tematici" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Modulistica" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Amministrazione trasparente" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Progetti" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Museo" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Il Turista e il territorio" premi adesso.
- Per rileggere i "Canali d'accesso" premi adesso.
Canali d'accesso
-
-
-
-
-
- Amministrazione trasparente
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Piazza Roma sede del Comune
Contenuti in riferimento all'art. 47 del d.lgs.33/13
"Sanzioni per casi specifici"
La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed
il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorita' amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Ultimo aggiornamento effettuato il 28/01/2014 alle 18:57